I cittadini e l’accesso alle
informazioni e ai procedimenti decisionali in materia di ambiente
Il diritto di accesso alle informazioni e
la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale è
ormai sancito da moltissime convenzioni, atti e leggi sia a livello
nazionale che internazionale.
Questo diritto nasce sulla base di un riconoscimento da parte della
comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli
che all’interno di associazioni sono chiamati a svolgere nella
protezione dell’ambiente.
La previsione di tale partecipazione ha così permesso che si
concretizzasse in un diritto inalienabile che tutti gli Stati sono
tenuti a riconoscere e garantire ai propri cittadini.
Così se a livello internazionale si riconosceva e ribadiva che le
questioni ambientali sono trattate meglio con la partecipazione di
tutti i cittadini interessati (Rio de Janeiro 1992), a livello
nazionale ciascun cittadino deve avere un adeguato diritto di accesso
alle informazioni riguardanti l’ambiente detenute dalle autorità
pubbliche e l’opportunità di partecipare al processo decisionale.
Gli Stati hanno quindi il dovere di facilitare e incoraggiare tale
conoscenza rendendo le informazioni accessibili e prevedere che vi sia
la possibilità rimediare al diniego con un reale accesso alla
giustizia.
1.
Principali
normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al
processo decisionale
2. Il diritto di
informazione in materia di ambiente
3.
Il diritto di
partecipazione al processo decisionale
4.
La Convenzione
di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del
pubblico in materia di ambiente
3. Il diritto di
partecipazione al processo decisionale
Quando si parla di diritto di
partecipazione al processo decisionale si intende riferirsi non ad una
semplice audizione dei cittadini intesi come singoli o organizzati in
associazioni, ma ad una ben strutturata ed istituzionalizzata forma di
intervento. Purtroppo questo genere di partecipazione in materia
ambientale è assai raro. Malgrado i progressi compiuti dalla
legislazione ambientale e lo sviluppo di una diffusa coscienza tra i
cittadini, veri e propri diritti di partecipazione al processo
decisionale in materia ambientale non sono attuati a livello nazionale
e internazionale.
A livello internazionale bisogna ricordare la Carta della Natura
del 1982 già citata come primo riferimento al diritto di
partecipazione, ma bisogna arrivare Conferenza di Rio de Janeiro
nel 1992 per vedere esplicitamente riconosciuto tale diritto.
Il diritto di partecipazione, come citato nei testi internazionali, si
basa pertanto sul principio secondo cui coloro che potrebbero subire
conseguenze pregiudizievoli in conseguenza di un’alterazione
dell’ambiente circostante devono poter partecipare alla determinazione
delle decisioni dalle quali potrebbero derivare loro tali conseguenze.
A tal proposito già l’OCSE aveva più volte sollecitato gli Stati
membri ad incoraggiare la partecipazione dei cittadini allorchè si
tratti di prendere decisioni che potrebbero incidere negativamente
sullo stato dell’ambiente.
Nella Convenzione di Espoo sull’impatto ambientale nel contesto
trasfrontaliero del 1992, si richiede agli stati di informare
adeguatamente il pubblico e di prevedere la possibilità di
partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione di impatto
ambientale riguardanti attività da esercitarsi in aree ad alta
probabilità di inquinamento trasfrontaliero. Di conseguenza, nella
decisione finale sulle attività proposte, lo Stato dovrà tenere in
debita considerazione anche le osservazioni degli abitanti delle aree
più direttamente interessate. Malgrado negli anni si siano sviluppati
strumenti normativi dedicati alla partecipazione del pubblico al
processo decisionale, nella pratica l’attuazione di un tale diritto si
è rivelata assai controversa, per non dire ostacolata dalla rigidità
delle amministrazioni o degli organi decisionali.
Probabilmente fino all’inizio degli anni ’90 solo le associazioni
ambientaliste hanno avuto la capacità e il riconoscimento per
intervenire nei processi decisionali facendo pressione per influenzare
dall’esterno le decisioni degli organismi decisionali, mentre il
diritto di partecipazione di associazioni rappresentative di interessi
diffusi si è consolidato nel caso del Comitato permanente dell’Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).
Dal 1986, infatti, a seguito dell’incidente di Chernobyl, il
Comitato dei Governatori dell’AIEA avviò una serie di incontri allo
scopo di considerare i possibili sviluppi legislativi nel campo della
responsabilità per danno provocato da incidenti nucleari e in tale
sede, per la prima volta, è stata prevista la partecipazione di
Greenpeace come osservatore. Questo esempio ha significato molto
nel riconoscimento della partecipazione ad attività pubbliche e ne ha
sancito l’istituzionalizzazione.
Negli anni, quindi, molti incontri e conferenze internazionali hanno
previsto la partecipazione delle associazioni e ONG come osservatori
(ad esempio la Convenzione sui cambiamenti climatici),
probabilmente nella consapevolezza che tali enti rappresentavano
persone e cittadini comuni e quindi sostanzialmente autorizzando la
partecipazione del pubblico alle procedure decisionali.
A livello comunitario nonostante il diritto di informazione sugli
atti detenuti dalle istituzioni è stato riconosciuto e sostanzialmente
istituzionalizzato sin dall’inizio degli anni ’90, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali amministrativi e legislativi ha
incontrato maggiori difficoltà.
Ricordiamo in proposito che, per la prima volta, le associazioni sono
state invitate a
partecipare alla discussione della prima direttiva sulla
responsabilità per danno ambientale da rifiuti (1989) che
espressamente escludeva i rifiuti nucleari. E proprio grazie
all’intervento delle associazioni in tutto il processo decisionale, si
ottenne l’inserimento del danno da rifiuti nucleari già previsto dalla
Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità dei terzi nel
campo dell’energia nucleare.
La direttiva che ha definitivamente previsto, oltre al diritto di
informazione anche la partecipazione del pubblico ai procedimenti
decisionali è senz’altro la direttiva 85/337CEE sulla Valutazione
d’impatto ambientale. Questa direttiva che disciplina le procedure per
la realizzazione di opere che potrebbero avere un impatto
sull’ambiente, ha previsto che i cittadini interessati da un
determinato progetto, siano informati e consultati secondo le modalità
che fissano i singoli Stati membri, prima che la decisione finale
venga presa.
Grandi difficoltà si riscontrano ancora, a distanza di tanti anni
dall’approvazione di questa direttiva nella possibilità di vedere
assicurato sempre tale diritto, ma ciononostante il principio è stato
sancito e rientra quindi negli obblighi nazionali di assicurarne la
piena realizzazione. |