Scorie nucleari. Il Commissario e la Commissione -
Tutto inizia così...
L' ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 63 del 17
Marzo 2003, stabilisce norme urgenti per accelerare i tempi le procedure di
stoccaggio ed eliminazione delle scorie nucleari nei siti sul territorio
italiano, e di smantellamento delle centrali nucleari fermate dopo il
referendum sul nucleare. In particolare il presidente della Società di
gestione degli impianti nucleari (SOGIN) è nominato Commissario delegato per
la messa in sicurezza dei materiali nucleare; viene autorizzata la deroga
ad una lunga serie di norme, riguardanti, in generale, vincoli alle
autorizzazioni, ai procedimenti amministrativi in materia di
edificazione e di trasporto, di valutazione di impatto ambientale,
con lo scopo di velocizzare al massimo le operazioni necessarie a
raggiungere l’obiettivo della messa in sicurezza dei siti e dei
materiali pericolosi. L’ordinanza
istituisce una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e
alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici, composta da esperti del
settore e rappresentanti degli enti locali interessati. Al Commissario viene
inoltre dato l’incarico di predisporre un piano di sicurezza che preveda
procedure di emergenza in caso di incidente o pericolo, sentite le regioni
territorialmente competenti, in coordinamento tanto con le forze di polizia
che con le Forze armate. Il monitoraggio continuo della situazione è
affidato al Capo del coordinamento della Protezione Civile, che costituirà
ed attrezzerà un apposito servizio, scegliendo il personale necessario e
comandandolo da altre amministrazioni.
(qui sotto è riportata l'ordinanza con i
passi più importanti in grassetto)
ORDINANZA 3267 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003
Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni
di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni
Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle
iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della
sicurezza dello Stato.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [1];
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 [2];
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
[3];
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
dichiarazione di stato di emergenza in relazione all’attività di smaltimento
dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Considerata l’ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed
urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonché procedure
atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo smaltimento dei
medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio
presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna,
Basilicata e Piemonte;
Ritenuto che l’attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul
territorio di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di
maggiore gravità in relazione alla situazione di diffusa crisi
internazionale;
Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente
modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei residui
radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della
medesima, determinando l’assoluta urgenza della sua immediata realizzazione;
Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende
indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale
dei poteri finalizzati al conseguimento dell’obiettivo della messa in
sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e lo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a salvaguardare la
salute della collettività;
Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di
carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei
materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della
sicurezza dello Stato;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili
condizioni di necessità ed urgenza per imporre l’adozione di immediate
misure finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi
presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate,
anche in vista dell’avvio a soluzione della problematica dello smaltimento
dei predetti materiali;
Acquisita l’intesa delle regioni interessate;
Dispone:
Art. 1.
1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi
internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la
possibilità di adottare azioni dirette al conseguimento dell’obiettivo
dell’esportazione dei rifiuti radioattivi, il presidente della Società di
gestione degli impianti nucleari (SOGIN), istituita in attuazione dell’art.
13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è
nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali
nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare
irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla
predisposizione di piani per l’avvio delle procedure di smantellamento delle
centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese
(Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonché degli impianti
dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente e Nucleco,
limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di
materie radioattive Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli), impianto
Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia
(Matera) nonché degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore,
esercita i poteri necessari per realizzare le finalità di cui al precedente
comma 1 anche utilizzando, per la relativa programmazione ed attuazione, la
società di cui al comma 1. Il Commissario delegato, a tal fine, è
autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al
compimento di attività di cooperazione internazionale, nonché ad attivare
accordi internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla
presente ordinanza.
3. È costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di
valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti
agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le successive iniziative
di attuazione da parte del Commissario delegato. La predetta Commissione
è composta da sette membri aventi elevata e comprovata autorevolezza
scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
uno dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno dal
Ministro della salute, uno dal Ministro delle attività produttive ed uno
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. La predetta Commissione è integrata
da un rappresentante, con funzioni consultive, delle regioni, ogniqualvolta
le deliberazioni ineriscano ai territori di rispettiva competenza.
4. Al fine di garantire unitarietà, celerità ed economicità delle operazioni
di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche avvalendosi della
Società di cui al comma 1, assume, sentite le regioni territorialmente
competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione dell’attività di
messa in sicurezza, nonché per lo smantellamento e per la bonifica degli
impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di
combustibile nucleare di proprietà dell’Ente per le Nuove tecnologie,
l’Energia e l’Ambiente e delle sue società partecipate. Al fine di
consentire il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza le
licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti
assegnati alla Società di cui al comma l sono trasferite, con il consenso
dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di apposito provvedimento
commissariale, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi
di cui alla presente ordinanza. Il personale dell’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente e delle Società dallo stesso partecipate,
in servizio presso gli impianti assegnati in gestione alla Società di cui al
comma 1, è posto alle dipendenze funzionali della stessa Società, previo
consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione degli
interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni inerenti
alle attività di cui al presente comma verranno assunte dal Commissario
delegato d’intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il
Commissario straordinario dell’Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e
l’ambiente, con il presidente FN e con il Presidente della Nucleco.
5. I piani degli interventi di cui al comma l sono inviati all’Agenzia per
la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici che dovrà rilasciare il
relativo parere tecnico entro trenta giorni dalla trasmissione del medesimo
piano.
Per conferire un più completo grado di sicurezza ai materiali di cui al
comma 1, nonché per garantire un elevato livello di salvaguardia della
popolazione, il Commissario delegato provvede, d’intesa con la Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
a porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio
volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata
delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi.
Art. 2.
1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è
autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, la deroga
alle sotto elencate norme:
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli
impianti nucleari e per le relative modifiche;
legge 24 aprile 1975, n. 131 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 7 agosto 1982, n. 704 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali
in materia di valutazione di impatto ambientale, limitatamente alle norme
concernenti i provvedimenti autorizzativi ivi previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente
alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte
I, titolo I, capo II;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e norme in
esso richiamate;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle disposizioni in
materia di concessioni per le derivazioni d’acqua per usi industriali;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art. 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25;
decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1;
decreto ministeriale 27 febbraio 2002 limitatamente ai punti E.1.3 e E.3.1
dell’annesso 3;
circolare del Ministero dei trasporti prot. 1772/4967/1, n. 162/96 del 16
dicembre 1996, limitatamente al trasporto di merci pericolose su percorsi
stradali;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area
1, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente al
comparto Ministeri, sottoscritto in data 19 febbraio 1999;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera b);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 10 settembre 2002;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 3.
1. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi attinenti al
controllo, in condizioni di sicurezza, degli impianti di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato predispone un piano di sicurezza, sulla
base di quanto stabilito dal Capo I della legge 1 aprile 1981, n. 121,
attivando i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze
armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di
responsabilità, in attuazione, altresì, di quanto previsto dall’art. 4,
comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149 [4]; definisce, inoltre, il
quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.
Art. 4.
1. Per l’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza il
Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie previste per lo
smantellamento delle centrali elettronucleari. Per gli impianti di cui
all’art. 1, comma 1 le risorse finanziarie previste dall’art. 13 del decreto
ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate prescindendo dall’attivazione
dei consorzi ivi previsti.
Art. 5.
1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del
Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire nell’ambito
del medesimo Dipartimento un’apposita struttura di coordinamento e di
monitoraggio operativi, diretta da un Prefetto, nonché ad assegnare alla
stessa le occorrenti risorse di personale, anche dirigenziale, avvalendosi
delle deroghe di cui all’art. 2 della presente ordinanza.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad
individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali, civili,
militari, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo
assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale
in materia di mobilità; l’assegnazione di tale personale al Dipartimento
della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti
dall’art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 6.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento
della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali
oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo
insorgente, sono poste a carico del bilancio della Società di cui all’art.
1, comma 1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
dal sito
http://www.italiapuntodoc.it/docs/846.html#a3
ORDINANZA 3355 DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004
Ulteriori disposizioni urgenti in relazione
all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei
materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di
stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle
iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della
sicurezza dello Stato.
(GU n. 112 del 14-5-2004)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del residente del Consiglio dei Ministri concernente la
proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita'
di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle
regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3267/2003, recante "Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di
smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali
radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio
situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio,
Basilicata e Campania, nell'ambito delle iniziative da assumere per la
tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato";
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante
"Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi";
Considerato che il citato decreto-legge attribuisce ad un commissario
straordinario di nomina governativa il compito di porre in essere ogni
azione finalizzata alla sistemazione in sicurezza, presso un deposito
nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti radioattivi, anche
derivanti dalla dismissione delle centrali elettronucleari e degli
impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, e che,
pertanto, non sussistono più le ragioni in forza delle quali si era
proceduto alla previsione delle summenzionate iniziative nell'ambito
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività
finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui
all'ordinanza n. 3267/2003 è autorizzato, anche mediante l'uso dello
strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla società SOGIN del ramo
d'azienda nella titolarità di ENEA concernente gli impianti di ricerca
del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di
lavoro del personale dell'ente, semprechè intervenga il consenso dei
lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonche' i
correlati rapporti giuridici attivi e passivi.
Art. 2.
1. Il commissario delegato opera riferendo mensilmente alle regioni
interessate ed al Dipartimento della protezione civile in ordine alle
iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza, nonchè
comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni
commissariali, trimestralmente le predette iniziative al tavolo della
trasparenza, costituito presso le regioni Piemonte, Emilia-Romagna,
Lazio, Campania, Basilicata.
Art. 3.
1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3267/2003 e' abrogato.
2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3267/2003 il secondo periodo e' abrogato e così
sostituito: "La predetta commissione e' composta da dodici membri aventi
elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal
Ministro delle attività produttive, uno dalla Conferenza Stato-regioni
ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri citati in premessa".
3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3267/2003 dopo le parole "di cui alla presente ordinanza,"
sono aggiunte le seguenti "di previa valutazione e validazione, ai fini
dell'approvazione di cui al successivo comma 5, dei piani di cui al
comma 1, nonchè".
Art. 4.
1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle
aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui
alla presente ordinanza, relativi alla messa in sicurezza fisica delle
centrali e degli impianti, il commissario delegato provvede, d'intesa
con le regioni territorialmente competenti, all'emissione del
provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro
adempimento, nonchè alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza
di due testimoni.
Art. 5.
1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle
iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale,
il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, è autorizzato a derogare
alle seguenti disposizioni di legge:
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54;
decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario
delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati
in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri
successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il
commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo
stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli
eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare
per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la
valutazione dei documenti di cui al citato comma 1, nonchè per
l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento
degli obiettivi ivi indicati, della struttura di cui all'art. 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo
2003, n. 3267.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
dal sito
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/nucleare/2004/dpcm%207mag2004.htm
In merito ad alcune notizie apprese a mezzo stampa in merito ai poteri
che sarebbero stati attribuiti al Commissario delegato, il
Dipartimento della Protezione Civile precisa che non è stato
previsto alcun vincolo di segretezza per le attività che saranno poste
in essere dal Commissario delegato che, al contrario, dovranno
essere riferite alle Regioni interessate ed allo stesso Dipartimento
della Protezione Civile.
Infatti, l’ordinanza di Protezione Civile n. 3355 firmata dal Presidente
del Consiglio lo scorso 7 maggio 2004, prevede all’articolo 2 che: “il
Commissario delegato opera riferendo mensilmente alle Regioni
interessate ed al Dipartimento della Protezione Civile in ordine alle
iniziative intraprese per il superamento dell’emergenza, nonché
comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni
commissariali, trimestralmente le predette iniziative al Tavolo della
trasparenza costituito presso le regioni Piemonte, Emilia Romagna,
Lazio, Campania e Basilicata.
E’ inoltre previsto dalla stessa ordinanza che, per le occupazioni
d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l’esecuzione delle opere e degli interventi finalizzati allo smaltimento
in condizioni di massima sicurezza dei materiali radioattivi dislocati
nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio delle Regioni
sopraelencate, il Commissario delegato provveda solo dopo aver acquisito
l’intesa delle Regioni territorialmente competenti.
dal sito
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=1221&dir_pk=5
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