Le Direttive Europee che
disciplinano l’accesso del pubblico all’ informazione ambientale
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio
dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2003 hanno adottato la Direttiva
n. 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico all’informazione
ambientale che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recepita a livello
nazionale dal D.Lgs. n. 39/1997. La recente Direttiva, che dovrà esser
recepita dall’ordinamento italiano entro il 2005, amplia notevolmente
l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione
ambientale.
La Direttiva n. 2003/4/CE estende notevolmente, rispetto alla disciplina
in vigore, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, la
definizione di “informazione ambientale”, arrivando a ricomprendervi,
nell’articolo 2, “lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, acqua
atmosfera, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali, le zone costiere e
marine, la diversità biologica); i fattori quali le sostanze, l’energia, il
rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi, che incidono
o possono incidere sugli elementi dell’ambiente; le misure quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali nonché le misure o attività intese a proteggere gli elementi
dell’ambiente; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i
siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui possono essere
influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente”. Parallelamente
L’unione Europea procede nel rafforzamento del diritto di accesso
all’informazione ambientale ampliando anche la cerchia dei soggetti titolari
del diritto di accesso. Nell’articolo 3, comma 1, infatti, prevede che
le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l’accesso
all’informazione ambientale “ a chiunque ne faccia richiesta, senza che il
richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. Per quanto riguarda
l’oggetto del diritto di accesso, sempre la Direttiva in questione,
nell’articolo 7, precisa, a differenza del passato, il contenuto minimo
di informazione che dovrà esser messa a disposizione: “l’informazione
che deve esser resa disponibile comprende almeno: testi di trattati,
convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali
regionali locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; le
politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; le relazioni sullo
stato dell’ambiente; dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le
autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente; gli studi
sull’impatto ambientale”. Una recentissima pronuncia del Tar Lazio, sez. III,
la sentenza n. 126 del 15 gennaio 2003, sembra aver anticipato, quanto
all’estensione dei soggetti titolari del diritto all’accesso alle
informazioni ambientali, le novità della Direttiva comunitaria nella
direzione di garantire in materia ambientale il massimo grado di trasparenza
dell’azione amministrativa, affermando che il diritto d’accesso alle
informazioni ambientali detenute dalle pubbliche amministrazioni “spetta a
chiunque ne faccia richiesta e senza dovere necessariamente provare il
proprio interesse”. [1]
(sotto sono riportati i testi delle direttive
con in grassetto i passaggi più importanti)
-
Direttiva 90/313/CEE del Consiglio (del 7 giugno
1990) concernente la libertà di accesso all' informazione in materia
di ambiente
-
Decreto Legislativo 24 febbraio
1997, n. 39 - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente
-
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio (del 28 gennaio 2003) sull'accesso del pubblico all'
informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio
A. Direttiva 90/313/CEE del Consiglio
(del 7 giugno 1990) concernente la libertà di accesso all' informazione in
materia di ambiente
(G.U.C.E. n. 158 del 23 giugno 1990, Serie L)
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che i principi e gli obiettivi enunciati nei programmi di
azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973, del 1977 e del
1983, e segnatamente nel programma di azione del 1987, che, in particolare,
invita a delineare modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle
informazioni in possesso delle autorità ambientali;
considerando che il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno dichiarato
nella risoluzione del 19 ottobre 1987 concernente il proseguimento e
l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità
europee in materia ambientale (1987-1992) che è importante, nel quadro delle
rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri, concentrare
l'azione comunitaria su taluni settori prioritari, tra cui va annoverato il
miglioramento dell'accesso all'informazione in materia ambientale;
considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato, nel parere sul
quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale;
che le informazioni debbono essere rese accessibili a tutti attraverso un
programma comunitario specifico;
considerando che l'accesso alle informazioni relative all'ambiente in
possesso delle autorità pubbliche contribuirà a migliorare la protezione
dell'ambiente;
considerando che l'esistenza di disparità fra le normative vigenti negli
Stati membri in materia di accesso alle informazioni relative all'ambiente
di cui dispongono le autorità pubbliche può creare una situazione di
disuguaglianza nella Comunità per quanto riguarda l'accesso alle
informazioni e/o le condizioni di concorrenza;
considerando che è necessario assicurare a qualsiasi persona fisica o
giuridica nell'intera Comunità il libero accesso alle informazioni
disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o
contenute nelle basi di dati presso le autorità pubbliche per quanto
riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che
possono incidere negativamente sull'ambiente, nonchè quelle destinate a
proteggerlo;
considerando che in taluni casi specifici e chiaramente definiti il rifiuto
di una richiesta di informazioni relative all'ambiente può essere
giustificato;
considerando che il rifiuto da parte delle autorità pubbliche di comunicare
le informazioni richieste deve essere motivato;
considerando che il richiedente deve avere la possibilità di presentare
ricorso contro la decisione dell'autorità pubblica;
considerando che deve essere parimenti garantito l'accesso all'informazione
relativa all'ambiente, in possesso di organismi aventi responsabilità
pubbliche e che sono controllati dalle autorità pubbliche;
considerando che nell'ambito di una strategia globale di diffusione delle
informazioni in materia ambientale occorre comunicare in modo attivo al
pubblico informazioni generali sullo stato dell'ambiente;
considerando che l'applicazione della presente direttiva deve essere
soggetta a revisione in base all'esperienza acquisita,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle
informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la
diffusione delle medesime, nonchè di stabilire i termini e le condizioni
fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese
disponibili.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati
in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della
flora, del territorio e degli spazi naturali, nonchè alle attività (incluse
quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono
incidere negativamente sugli stessi, nonchè alle attività o misure destinate
a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione
dell'ambiente;
b) "autorità pubbliche", qualsiasi amministrazione pubblica che abbia
responsabilità a livello nazionale, regionale o locale e che sia in possesso
di informazioni relative all'ambiente, tranne gli organismi che esercitano
competenze giudiziarie o legislative.
Articolo 3
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri
provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le
informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica,
che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio
interesse.
Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche secondo le quali dette
informazioni sono rese effettivamente disponibili.
2. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di
tal genere sia respinta ove riguardi:
- la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni
internazionali e la difesa nazionale;
- la sicurezza pubblica;
- questioni che sono in discussione, sotto inchiesta (ivi comprese le
inchieste disciplinari) o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o
che lo siano state;
- la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà
intellettuale;
- la riservatezza dei dati e/o schedari personali;
- il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti
a fornirlo;
- il materiale che, se divulgato, potrebbe rendere più probabile un danno
all'ambiente cui esso si riferisce.
Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di
comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni
relative a dati riguardanti gli interessi di cui sopra.
3. Una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la
trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne,
ovvero qualora sia manifestamente infondata o sia formulata in termini
troppo generali.
4. L'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini
possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni
richieste deve essere motivato.
Articolo 4
Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata
infondatamente respinta o ignorata, o reputi inadeguata la risposta fornita
da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giudiziario o
amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale
pertinente.
Articolo 5
Gli Stati membri possono fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia
entro limiti di costi ragionevoli.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le informazioni
relative all'ambiente, in possesso degli organismi con responsabilità
pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche
siano rese disponibili alle stesse condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5,
tramite l'autorità pubblica competente, oppure direttamente dall'organismo
stesso.
Articolo 7
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per fornire al pubblico
informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante mezzi
quali la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.
Articolo 8
Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati
membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita; alla luce di
tali informazioni la Commissione sottopone una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio, corredata delle eventuali proposte di revisione che
ritenga opportune.
Articolo 9
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1990
Per il Consiglio
il Presidente
P. Flynn
[2]
fonti:
http://www.legalassociati.com/VisualizzaNews.php?ID=153 [1]
http://193.206.192.217/content/transform.asp?lang=it&from=documento&xml=../docpub/ia-nedi313-90.xml&xsl=../xsl/documento.xsl
[2]
http://193.206.192.217/content/transform.asp?lang=it&from=documento&xml=../docpub/ia-dlgs39-97.xml&xsl=../xsl/documento.xsl
[3]
http://193.206.192.217/content/transform.asp?lang=it&xml=../docpub/ia-nedi4-03.xml&xsl=../xsl/documento.xsl
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