I cittadini e l’accesso alle
informazioni e ai procedimenti decisionali in materia di ambiente
Il diritto di accesso alle informazioni e
la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale è
ormai sancito da moltissime convenzioni, atti e leggi sia a livello
nazionale che internazionale.
Questo diritto nasce sulla base di un riconoscimento da parte della
comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli
che all’interno di associazioni sono chiamati a svolgere nella
protezione dell’ambiente.
La previsione di tale partecipazione ha così permesso che si
concretizzasse in un diritto inalienabile che tutti gli Stati sono
tenuti a riconoscere e garantire ai propri cittadini.
Così se a livello internazionale si riconosceva e ribadiva che le
questioni ambientali sono trattate meglio con la partecipazione di
tutti i cittadini interessati (Rio de Janeiro 1992), a livello
nazionale ciascun cittadino deve avere un adeguato diritto di accesso
alle informazioni riguardanti l’ambiente detenute dalle autorità
pubbliche e l’opportunità di partecipare al processo decisionale.
Gli Stati hanno quindi il dovere di facilitare e incoraggiare tale
conoscenza rendendo le informazioni accessibili e prevedere che vi sia
la possibilità rimediare al diniego con un reale accesso alla
giustizia.
1.
Principali
normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al
processo decisionale
2. Il diritto di
informazione in materia di ambiente
3.
Il diritto di
partecipazione al processo decisionale
4.
La Convenzione
di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del
pubblico in materia di ambiente
1. Principali
normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al
processo decisionale
La Carta Mondiale della Natura Adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 28 ottobre 1982 (Risoluzione 37/7), enuncia
determinati obblighi in capo agli Stati e agli individui al fine di
mettere in pratica i principi che la stessa formula. Essa indica in
particolare che “ogni persona avrà la possibilità in conformità con la
legislazione del suo Paese di partecipare, individualmente o con
altri, all’elaborazione delle decisioni che riguardano direttamente il
suo ambiente e, nel caso lo stesso subisca danni o deterioramento,
ella avrà accesso ai mezzi di ricorso per ottenerne riparazione”.
Nel rapporto “il nostro avvenire per tutti” (Rapporto Brundtland),
pubblicato nel 1987, la Commissione Mondiale per l’Ambiente (CMED) ha
adottato una lista di principi giuridici volti alla protezione
dell’ambiente e a uno sviluppo sostenibile, in testa ai quali figura
"il diritto fondamentale dell’uomo ad un ambiente sufficiente per
assicurare la salute e il suo benessere”. Il principio 6 riguarda in
particolare il diritto all’informazione così come l’accesso alla
giustizia ordinaria o amministrativa e le garanzie di una procedura
regolare.
La Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, adottata dalla
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo il 14
giugno 1992, indica nel principio 10 “la maniera migliore di
trattare le questioni ambientali è assicurare la partecipazione di
tutti i cittadini coinvolti, al livello più opportuno. A livello
nazionale, ogni individuo deve avere debitamente accesso alle
informazioni relative all’ambiente detenute dalle pubbliche autorità,
comprese le informazioni relative alle sostanze e alle attività
pericolose all’interno della comunità, e avere la possibilità di
partecipare al processo decisionale. Gli Stati devono facilitare e
incoraggiare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico
mettendo le informazioni a disposizione. Un accesso effettivo ad
azioni giudiziarie ordinarie e amministrative, comprese sanzioni e
riparazioni, deve essere assicurato”.
A livello comunitario, nel frattempo sono state moltissime le
direttive che hanno dedicato un articolo al diritto di accesso agli
atti e tra queste ne evidenziamo alcune. La più importante è senza
dubbio la Direttiva del Consiglio europeo 90/313/CEE del 7 giugno 1990,
riguardante la libertà di accesso alle informazioni in materia di
ambiente. Essa infatti riconosce e sancisce per la prima volta il
diritto di accesso alle informazioni in materia di ambiente a tutti
coloro che ne fanno richiesta indipendentemente dalla dimostrazione di
un interesse o una espressa legittimazione ed impegna gli Stati membri
ad assicurare tale libertà Questa Direttiva fondamentale deve
essere esaminata in connessione con altri testi tipo: la Direttiva del
Consiglio n°82/501/CEE del 24 giugno 1982, riguardante i rischi di
incidente rilevante di certe attività industriali, la quale prevede
che le autorità competenti debbano trasmettere le informazioni che gli
sono comunicate dai gestori di impianti industriali considerati
particolarmente pericolosi per le persone colpite; la Direttiva del
Consiglio n°89/618/Euratom del 27 novembre 1989 riguardante
l’informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria
applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di urgenza
radiologica, e la Direttiva del Consiglio 90/219/CEE del 23 aprile
1990 sui microrganismi geneticamente modificati, secondo la quale
gli Stati membri sono obbligati a informare le persone rispetto ai
piani di emergenza. Di enorme importanza c’è poi la direttiva del
Consiglio n°97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la Direttiva
n°85/337/CEE del 27 giugno 1985 sulla valutazione di impatto
ambientale di certi progetti pubblici o privati. Questa direttiva che
prevede l’accesso alle informazioni che riguardano certe opere,
riconosce altresì un ruolo determinante della popolazione interessata
e conferisce a tutti la possibilità di partecipare a tutto il processo
decisionale sull’opera.
Nell’ambito del Consiglio d’Europa la Convenzione sulla
salvaguardia dei diritti dell’uomo e libertà fondamentali, adottata a
Roma il 4 novembre 1950, consacra in maniera generale il diritto
all’informazione (articolo 10 relativo alla libertà di espressione,
che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o
comunicare informazioni o idee), il diritto a vie di ricorso
appropriate (articolo 6 relativo a un giusto processo), il diritto a
un ricorso effettivo per i diritti e le
libertà riconosciuti nella Convenzione (articolo 13).
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha d’altra parte
adottato, il primo febbraio 1979, la Raccomandazione 854 relativa
all’accesso del pubblico ai documenti governativi e alla libertà di
informazione.
Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa si è ugualmente
pronunciato su questo tema. Nella Raccomandazione n°R(81)19 del 25
novembre 1981 sull’accesso all’informazione detenuta dalla pubblica
autorità, il Comitato dei ministri ha considerato che bisogna fare
il massimo sforzo per consentire di “assicurare l’accesso più ampio
possibile del pubblico alle informazioni detenute dalle autorità
pubbliche”. La Dichiarazione del Comitato dei ministri sulla libertà
di espressione e di informazione del 29 aprile 1982 proclama
ugualmente il diritto di ognuno a ricercare le informazioni. La
Raccomandazione n°RENV(90)1 del Comitato dei ministri agli Stati
membri sulla strategia europea di conservazione adottata a Strasburgo
il 12 ottobre 1990 dalla sesta Conferenza ministeriale europea
sull’ambiente prevede anche che i governi e, all’occorrenza, le
autorità locali e regionali devono “informare e educare il pubblico,
le associazioni, le organizzazioni non governative, e sollecitarle
dando loro i mezzi per farlo, a partecipare alla determinazione di
misure e programmi di conservazione”. Due sezioni sono dedicate a
questo tema: una a “l’informazione, database e monitoraggio”, l’altra
a “la presa di coscienza e la partecipazione del pubblico”.
La Convenzione di Lugano sulla responsabilità civile dei danni che
risultano da attività pericolose per l’ambiente è stata aperta alla
firma il 21 giugno 1993. Essa entrerà in vigore dopo la sua
ratifica da parte di tre Stati, di cui due membri del Consiglio
d’Europa, ed è aperta all’adesione della Comunità europea e degli
Stati non membri del Consiglio d’Europa. Essa si basa sulla nozione di
“responsabilità oggettiva” del gestore, vale a dire la responsabilità
indipendente dalla colpa e che risulta da un rischio specifico causato
da un’attività pericolosa in ambito professionale. Al fine di aiutare
la vittima a provare che ha subito un danno, la Convenzione prevede
una serie di disposizioni destinate a facilitare l’accesso alle
informazioni detenute dalle autorità pubbliche e dai gestori (capitolo
3: accesso all’informazione). La stessa apre, d’altra parte, la
possibilità ad associazioni o fondazioni di agire in giudizio per
ottenere la cessazione di una attività illecita, l’applicazione di
misure di prevenzione o il ripristino dell’ambiente danneggiato
(capitolo 4: azione e riparazione). La Convenzione di Strasburgo
sulla protezione dell’ambiente nel diritto penale, aperta alla firma
il 4 novembre 1998, consacra un articolo al diritto per i gruppi
di partecipare ai processi.
La legge modello sulla protezione dell’ambiente, elaborata nel 1994 da
un gruppo di esperti indipendenti nell’ambito del programma di
cooperazione che porta avanti il Consiglio d’Europa con i Paesi
dell’Europa centrale ed orientale, consacra ugualmente il suo titolo
VI al “diritto del pubblico all’informazione e alla partecipazione
alla protezione dell’ambiente”.
Questo tratta del diritto all’informazione, della diffusione delle
informazioni, degli eventi suscettibili di danneggiare la salute
pubblica, del rifiuto della richiesta di informazioni (ricorso
giudiziario o amministrativo), dei costi per la comunicazione
dell’informazione, di altri obblighi dell’autorità pubblica relativi
alle informazioni generali sullo stato dell’ambiente, e sul diritto di
partecipazione.
fonte: WWF Italia - Area legale
legislativa
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