Zona NucleareIl sito unico nazionale per la raccolta delle scorie nucleari ,
la Sogin, i Personaggi, le Norme, il business dei rifiuti radioattivi,
le situazioni ambigue di una vicenda attorno cui girano Miliardi di Euro

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Il sito unico nazionale per la raccolta delle scorie nucleari , la Sogin, i Personaggi, le Norme, il business dei rifiuti radioattivi  italiano

    The only national site for collection of nuclear wastes in Italy, Sogin, Personages, Rules, radioactive wastes business  english
    Le seul site national pour la récolte des déchets nucléaires en Italie, le Sogin, les Personnages, les Règles, le business des déchets radioactifs  francais
    イタリアにおける国の統合核廃棄物処分場、la Sogin(核施設管理株式会社)、重要人物、法規、放射性廃棄物ビジネス  japanese
    El único “sitio nacional” por la recolección de la basura nuclear en Italia, la SOGIN, los personajes, las normas, el negocio de los desechos radiactivos  espanol
    Einziges Atommüll-Endlager in Italien, die SOGIN, die Mitwirkenden, die Normen, der Business des radioaktiven Abfalls  deutsch

   ENGLISH REPORT
1. I.A.E.A. report of nuclear power development in Italy
2. What is SOGIN - Nuclear Plant Management?
3. What is ANPA (now called APAT)?
4. Decommissioning in Italy - National fact sheet
5. Status of decommissioning activities of Italian Nuclear Power Plants
6. More info about Scanzano Jonico (or Ionico) and nuclear waste repository
7. Italy to send nuclear waste abroad for disposal and UK to keep foreign nuclear waste


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I cittadini e l’accesso alle informazioni e ai procedimenti decisionali in materia di ambiente

 

Il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale è ormai sancito da moltissime convenzioni, atti e leggi sia a livello nazionale che internazionale.
Questo diritto nasce sulla base di un riconoscimento da parte della comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli che all’interno di associazioni sono chiamati a svolgere nella protezione dell’ambiente.
La previsione di tale partecipazione ha così permesso che si concretizzasse in un diritto inalienabile che tutti gli Stati sono tenuti a riconoscere e garantire ai propri cittadini.
Così se a livello internazionale si riconosceva e ribadiva che le questioni ambientali sono trattate meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati (Rio de Janeiro 1992), a livello nazionale ciascun cittadino deve avere un adeguato diritto di accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente detenute dalle autorità pubbliche e l’opportunità di partecipare al processo decisionale.
Gli Stati hanno quindi il dovere di facilitare e incoraggiare tale conoscenza rendendo le informazioni accessibili e prevedere che vi sia la possibilità rimediare al diniego con un reale accesso alla giustizia.

 


1. Principali normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al processo decisionale

2. Il diritto di informazione in materia di ambiente

3. Il diritto di partecipazione al processo decisionale

4. La Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico in materia di ambiente
 


 

2. Il diritto di informazione in materia di ambiente

 

Il diritto all’informazione in materia ambientale costituisce una delle principali tematiche di politica ambientale affrontate dall’Unione europea.
Tali tematiche pur in assenza di una esplicita previsione nella versione originaria del Trattato, sono state oggetto di importanti iniziative a livello comunitario fin dai primi anni ’70. Ma è soprattutto la metà degli anni ’80, proprio in corrispondenza con l’elaborazione di quei principi che hanno portato alla modifica del Trattato con l’art. 130R (Atto Unico Europeo) il periodo nel quale la problematica relativa al diritto all’informazione in campo ambientale viene ad acquisire sempre maggior rilievo. Questa coincidenza non è casuale. Infatti il diritto all’informazione ambientale può essere inquadrato nell’ambito del principio di “azione preventiva”, il quale costituisce (insieme a quello della “correzione anzitutto alla fonte dei danni causati all’ambiente” e al “chi inquina paga”) uno dei tre cardini fondamentali della politica comunitaria in materia ambientale contenuti proprio nell’art. 130R del Trattato.

Il decennio 1980 – 1990 è quindi il periodo fondamentale per l’elaborazione e lo sviluppo del diritto all’informazione ambientale nell’ambito delle politiche di tutela ambientale della Comunità.
Più in particolare, poi, l’origine del dibattito nato intorno all’opportunità o meno di creare una direttiva specifica sull’informazione in materia ambientale, si fa risalire anche al più generale obiettivo di provvedere al raggiungimento di una maggiore trasparenza nelle attività dell’Unione Europea e, d’altro canto, nell’ottenimento di una maggiore partecipazione dei privati alle procedure decisionali.
Il maturato interesse per la protezione dell’ambiente in ambito comunitario, il riconoscimento del diritto dei cittadini ad un ambiente salubre ed il crescente potere delle associazioni ambientaliste hanno portato ad una focalizzazione del problema, limitando l’oggetto della direttiva alla materia ambientale in quanto tale, più che all’attività amministrativa in generale.
Lo scopo da raggiungere era quello di creare un atto che fosse in armonia con le legislazioni nazionali degli stati membri e che, allo stesso tempo, garantisse una volta per tutte la trasparenza dell’attività dell’Unione Europea sull’ambiente e la partecipazione attiva dei cittadini europei ai procedimenti decisionali. É stato questo un passo avanti nel lungo cammino verso il riconoscimento di un diritto assoluto ad un ambiente salubre, progetto ambizioso, ma necessario.
L’idea di creare una Direttiva europea che disciplinasse la materia in oggetto è diventata col tempo sempre più una realtà. Il ‘diritto all’informazione in materia ambientale’ soddisfa, quindi, la necessità non soltanto degli addetti ai lavori, ma anche dei privati, di essere informati su atti e documenti prodotti non soltanto dalle amministrazioni pubbliche, ma anche dalle aziende e concessionarie che, nell’ambito della loro attività, sono tenute a rispettare le norme di protezione
dell’ambiente.
La soddisfazione di tali necessità vedeva, comunque, un ostacolo nella legislazione nazionale di molti Stati membri, preoccupati di non poter attendere agli obblighi che il progetto iniziale prevedeva. Così, soltanto dopo cinque anni dalla prima proposta, la direttiva è stata approvata e ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
In base all’art. 9 della direttiva, gli Stati erano tenuti a recepirla nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 1992, ma soltanto la metà ha provveduto in tempo. L’Italia l’ha recepita il 24 febbraio 1997 con il decreto legislativo n. 39.
Tra gli elementi caratterizzanti la Direttiva vale la pena di sottolineare la generalità di tale diritto, ovvero la capacità di chiunque (interessato o meno) a richiedere informazioni sullo stato dell’ambiente, intendendo con esso tutto ciò che riguarda lo stato dell’aria, dell’acqua, del suolo, della fauna, della flora, del territorio, nonché informazioni sulle attività nocive o misure che possono incidere negativamente sull’ambiente, compresi gli atti amministrativi di gestione dell’ambiente.
Nella direttiva sono anche stati disposti casi tassativi per i quali le amministrazioni possono rifiutarsi dal cedere le informazioni, al di fuori di tali eccezioni non esiste alcuna possibilità di rifiuto o rigetto delle richieste.
Le informazioni possono, inoltre, essere richieste non soltanto a qualunque organismo pubblico (come ad es. tutte le istituzioni comunitarie, l’Agenzia europea per l’Ambiente, e gli altri enti che detengono per l’Unione europea le informazioni), ma anche agli enti, pubblici e non, concessionari di pubblici servizi.
A circa dieci anni dalla Direttiva 313/90, però molte voci si sono levate per chiedere di ampliare il diritto di accesso all’informazione in materia ambientale e consentire che allo stesso potesse corrispondere anche un rafforzamento dei diritti dei cittadini europei alla partecipazione al processo decisionale e all’accesso alla giustizia.
Così a seguito dell’approvazione della Convenzione di Aarhus, ispirata ad un particolare favor per l’accessibilità delle informazioni ambientali, è cominciata la revisione della Direttiva n. 90/313/CEE conclusasi di recente con l’emanazione della nuova Direttiva 2003/4/CEE (G.U.C.E. del 14.2.2003 n. 41).
In realtà si è precisato che “è opportuno, nell’interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente” (direttiva 2003/4/CE – considerando 6).
Questa direttiva fornisce una definizione di informazione ambientale più ampia e completa della precedente e per alcuni aspetti anche della Convenzione di Aarhus, stabilisce anche i contenuti ritenuti minimi della documentazione amministrativa disponibile per il pubblico in generale.
Si legge, infatti, “la definizione di informazione ambientale dovrebbe essere chiarita per comprendere l’informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell’ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull’ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell’ambito di tali misure e attività, nonché l’informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.”
La direttiva è infatti impostata per lasciare una maggiore libertà di accesso agli atti e far sì che vi siano pochi e specifici casi in cui tali informazioni possano essere negate.
Vero è che la Direttiva 2003/4/CE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 febbraio 2005 e che pertanto le disposizioni dianzi richiamate non sono allo stato precettive; tuttavia i principi innovativi enunciati dalla Direttive ed il favor per l’ampliamento dell’accesso ad essa sotteso dovrebbero costituire parametri imprescindibili anche ai fini della interpretazione e della applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. 39/1997.

 

per maggiori informazioni sulle Direttive Europee e le leggi italiane che disciplinano l’accesso del pubblico all’ informazione ambientale

 

 



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  SCIENZA
1. Cosa è la radioattività? e i suoi effetti?
2. L' uomo, le radiazioni corpuscolari ed elettromagnetiche, le radiazioni ionizzanti
3. Le applicazioni della radioattività e delle radiazioni ionizzanti
4. Cosa sono le scorie nucleari?
5. Cosa sono i rifiuti radioattivi? (definizione, classificazione, origine)
6. La gestione dei rifiuti radioattivi

7. Documentazione scientifica in merito alla materia "rifiuti nucleari"
8. Come si effettua rilevamento e la misurazione della radioattività? (cenni normativi, strumenti, unità di misura)
 

 
 
NORME
1. La scelta del sito per il deposito di rifiuti nucleari: dall' Enea alla Sogin
2. Scorie nucleari. Il Commissario e la Commissione
3. Il decreto-legge n. 314/03 e la legge di conversione n.368/03
4.
Accordi, norme e raccomandazioni internazionali che non sono state rispettate nella legge 368/03
5.
Risoluzione del Comitato delle Regioni (organo UE) n. 251 del 1998
6. Il Progetto europeo COMPAS
7. Riferimenti normativi in merito alla materia "rifiuti nucleari"
8. Guida Tecnica n. 26 - La gestione dei rifiuti radioattivi

9. Le Direttive Europee che disciplinano l’ accesso del pubblico all’ informazione ambientale
10. Il diritto alle informazioni e ai processi decisionali e le sue basi normative
 
 
QUESTIONE
        SCORIE ITALIA
1. La commissione parlamentare d' inchiesta Scalia
2. La Task Force Enea
3. L' Inventario   Nazionale dei Rifiuti Radioattivi - ENEA 2000
4. Il GIS (Sistema Informativo Geografico) della Task Force Enea
5. Il GIS (Sistema Informativo Geografico) del GSP3 - SITO
6. Carlo Jean, un Generale molto militare, poco nucleare...
7. I mille incarichi del prof. Paolo Togni - vice della Sogin e tanto altro...
8. La Sogin Spa e il nucleare in Italia
9. Le attività della Sogin
10. Il parere che Carlo Rubbia ha esposto in Parlamento
11.
Il parere degli esperti: J.K. Mitchell, B. De Vivo, P.Risoluti, T. Regge
12. Quali fattori per la scelta: scientifici? ...o forse politici?
13. Il referendum sul nucleare del 1987
14. Mappa degli attuali depositi di materiale radioattivo in Italia
15.
La situazione in Italia dei rifiuti radioattivi
16. Studio Sogin per la localizzazione del sito a Scanzano Ionico - relazione integrale
17. Studio Sogin per la localizzazione del sito a Scanzano Ionico - appendice finale
18. Workshop internazionale sul decommissioning degli impianti nucleari - Roma 2004
 
 
DOSSIER ITALIA
1. L' ecomafia dei rifiuti in Italia
2. Il traffico di materiale ferroso contaminato alle fonderie
3. Navi affondate e sospetti: i traffici di rifiuti pericolosi e radioattivi
4. La legge-delega sull'ambiente: effetti, personaggi, valutazioni
5. Il Ministro dell’Ambiente Matteoli: paralisi o no?

6. La costruzione del "sito unico": l'Impregilo e la B.N.L. in prima linea?
7. A Taranto una base USA per i sottomarini nucleari?
8. Il rischio attentati terroristici legati ai depositi di scorie radioattive
 
 
DOSSIER MONDO
1. La situazione in Europa dei rifiuti radioattivi
2. I depositi per lo smaltimento dei rifiuti nucleari nel mondo
3.
Il problema delle scorie radioattive in USA

4. Il problema delle scorie radioattive in Russia
5. L'impianto di Sellafield in Gran Bretagna per il trattamento di rifiuti nucleari
6.
Lo smantellamento degli arsenali nucleari, l' uranio altamente arricchito (HEU), il plutonio e il mox
7. Il costo per la conservazione e lo smaltimento definitivo del materiale radioattivo
 
 
PROGETTI
        SPERIMENTALI
        E ALTERNATIVI
1. Lo smaltimento sotto i fondali marini
2.
La "trasmutazione" dei nuclei radioattivi a vita media-lunga in elementi stabili e il "motore" di Rubbia

3. Il Sole come discarica per le scorie nucleari
4. L'uso civile e bellico dell' uranio impoverito (il "prodotto di scarto")
5. Il batterio che ripulisce dalla radioattività
 

 


 

   

last update January 2006     ::     online since 19 December 2003