La Guida Tecnica n. 26 - La gestione dei rifiuti radioattivi
(Guida Tecnica n. 26 CNEN-DISP, poi ENEA-DISP ed infine ANPA poi
diventata APAT)
I. INTRODUZIONE
I.1 Premessa
I principi fondamentali a cui si deve far riferimento per la gestione dei
rifiuti radioattivi sono quelli della protezione sanitaria delle popolazioni
e dei lavoratori, e della preservazione dell’ambiente, tenendo anche conto
dell’impatto sulle generazioni future. I rifiuti radioattivi prodotti
nell’impiego pacifico dell’energia nucleare si presentano sotto varie forme
ed il loro contenuto di attività può variare entro limiti molto estesi; le
radiazioni emesse inoltre sono di natura diversa (α, β, γ e n) e di diversa
energia, così come diversi sono i tempi di dimezzamento: da tali diversità
discende la necessità di una gestione differenziata dei rifiuti stessi. Tale
gestione, che comprende la raccolta, la cernita, il trattamento e
condizionamento, il deposito temporaneo, il trasporto e lo smaltimento,
risulta strettamente connessa anche con la scelta dei processi e con la
progettazione degli impianti che generano i rifiuti radioattivi, poiché
questi possono influenzarne notevolmente la natura e le quantità prodotte.
I.2 Obiettivi e campo di applicazione
La presente Guida Tecnica è volta a precisare i criteri che debbono essere
rispettati per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi.
In essa i rifiuti sono classificati in tre categorie cui corrispondono tempi
diversi per il loro confinamento e diverse strategie di gestione. Vengono in
particolare fornite indicazioni per le prime due delle tre categorie e sono
inoltre contenute alcune indicazioni generali per la terza categoria
riguardante i rifiuti che richiedono tempi di confinamento dell’ordine di
centinaia di migliaia di anni. La presente Guida Tecnica si applica ai
rifiuti radioattivi prodotti nelle attività disciplinate dalle norme di
legge vigenti sull’impiego pacifico dell’energia nucleare; non si applica ai
rifiuti aeriformi e ai rifiuti liquidi che vengono smaltiti nell’ambiente
sotto forma di effluenti.
I.3 Definizioni
Ai fini della presente Guida Tecnica valgono le seguenti definizioni:
Rifiuto radioattivo: materiale prodotto o utilizzato nell’impiego
pacifico dell’energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il
quale non è previsto il riutilizzo; non sono da computarsi i radionuclidi
delle famiglie dell’uranio e del torio naturalmente presenti nei materiali,
purché in concentrazioni inferiori a quelle stabilite dal Consiglio delle
Comunità Europee ai sensi dell’art. 197 del Trattato Istitutivo della
Comunità Europea dell’Energia Atomica; non sono altresì da considerarsi
rifiuti radioattivi gli elementi di combustibile irraggiato.
Condizionamento: processo effettuato con l’impiego di un agente
solidificante all’interno di un contenitore allo scopo di produrre un
manufatto (rifiuti radioattivi condizionati + contenitore) nel quale i
radionuclidi sono inglobati in una matrice solida al fine di limitarne la
mobilità potenziale.
Confinamento: segregazione dei radionuclidi della biosfera con
limitazione di un loro rilascio al di sotto di quantità e concentrazioni
ritenute accettabili.
Deposito di smaltimento: struttura naturale e/o artificiale adibita
alla sistemazione dei rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento.
Inglobamento: condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi con la
produzione di una matrice solida eterogenea.
Solidificazione: condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi o
semiliquidi con la produzione di una matrice solida omogenea.
Trattamento: complesso di operazioni che mediante l’applicazione di
processi fisici e/o chimici, modificano la forma fisica e/o la composizione
chimica dei rifiuti radioattivi con l’obiettivo principale di operare una
riduzione del volume e/o di preparare i rifiuti radioattivi alla successiva
fase di condizionamento.
II. CRITERI
II.l Radioprotezione e protezione dell’ambiente
Le dosi individuali e collettive alla popolazione e ai lavoratori derivanti
dalla gestione dei rifiuti radioattivi devono essere ridotte al livello più
basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto di fattori economici e
sociali e dell’impatto sulle generazioni future. Deve inoltre essere
limitato il possibile impatto sull’ambiente tenendo conto, oltre che degli
aspetti radiologici, anche di tutti gli aspetti che hanno o possono avere
una rilevanza per la preservazione della qualità dell’ambiente e per gli usi
attuali e futuri del territorio.
II.2 Riduzione della quantità di rifiuti prodotti e riduzione del volume
Debbono essere adottati adeguati provvedimenti atti a:
- ridurre la produzione dei rifiuti
radioattivi all’origine, in termini di massa, volume ed attività
- ridurre il volume dei rifiuti
radioattivi prodotti mediante selezione di specifici processi di
trattamento, anche in relazione alla prevista soluzione di smaltimento
Tutti gli aspetti tecnici, gestionali,
amministrativi, che hanno o possono avere una precisa rispondenza sulle
quantità di rifiuti radioattivi generate e sulla loro riduzione di volume e
che possono riguardare le fasi di progettazione tecnica e/o modalità
operativa di impianti o apparecchiature, di pianificazione di servizi, di
selezione di processi, ecc. devono essere anche a tal fine ottimizzati.
II.3 Classificazione dei rifiuti radioattivi
I rifiuti radioattivi sono classificati in tre categorie in relazione alle
caratteristiche e alle concentrazioni dei radioisotopi contenuti. A ciascuna
categoria corrispondono diverse modalità di gestione ed, in particolare,
diverse soluzioni di smaltimento.
II.3.1 Prima categoria
Sono classificati in prima categoria i rifiuti radioattivi che richiedono
tempi dell’ordine di mesi, sino ad un tempo massimo di alcuni anni, per
decadere a concentrazioni di radioattività inferiori ai valori di cui ai
commi b) e c) del punto 2 dell’art. 6 del D.M. 14 luglio 1970, e quelli
contenenti radionuclidi a lungo periodo di dimezzamento purché in
concentrazioni inferiori a tali valori. Questi rifiuti hanno origine
essenzialmente dagli impieghi medici e di ricerca scientifica, dove i
radionuclidi utilizzati (tranne alcuni casi specifici quali quelli del
3H e del 14C) sono caratterizzati da tempi di dimezzamento
relativamente brevi (inferiori ad 1 anno) e, nella maggior parte dei casi,
inferiori ai 2 mesi.
II.3.2 Seconda categoria
Sono classificati in seconda categoria i rifiuti che richiedono tempi
variabili da qualche decina fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere
concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g (una
decina di nCi/g) nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto
lunga purché in concentrazioni di tale ordine. Questi rifiuti sono in
particolare caratterizzati da una concentrazione di radioattività tale che,
a seguito di eventuali processi di trattamento e condizionamento cui
potranno essere sottoposti i rifiuti, non si abbia il superamento, all’atto
dello smaltimento, dei valori indicati in tabella l.
In questa categoria rientrano in gran parte i rifiuti provenienti da
particolari cicli di produzione degli impianti nucleari e soprattutto dalle
centrali elettronucleari di potenza nonché da alcuni particolari impieghi
medici, industriali e di ricerca scientifica. Vi rientrano, inoltre, anche
alcune parti e componenti di impianto derivanti dalle operazioni di
”decommissioning” degli impianti nucleari.
II.3.3 Terza categoria
Sono classificati in terza categoria tutti i rifiuti che non appartengono
alle categorie precedenti. A questa categoria appartengono in particolare i
rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell’ordine di migliaia di anni ed
oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune
centinaia di Bq/g (una decina di nCi/g). In tale categoria rientrano in
particolare:
- i rifiuti liquidi ad elevata attività
specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di
riprocessamento (o liquidi equivalenti) ed i solidi in cui questi
liquidi possono essere convertiti
- i rifiuti contenenti emettitori di
alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca
scientifica, da usi medici ed industriali, dagli impianti di
fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossido misto e dagli
impianti di riprocessamento.
II.4 Gestione dei rifiuti della prima categoria
I rifiuti classificati in prima categoria devono essere conservati in
apposito deposito per un periodo di tempo sufficiente al raggiungimento di
valori di concentrazione inferiori a quelli di cui al precedente paragrafo
II.3.1.
Qualora siano presenti radionuclidi con tempi di dimezzamento diversi, si
dovrebbe prevedere una raccolta differenziata sul luogo di produzione al
fine di ottimizzare la permanenza nel deposito. Ove questo non sia
possibile, sono i rifiuti a tempo di dimezzamento più lungo che determinano
la permanenza nel deposito. I rifiuti devono essere conservati nel deposito
in contenitori atti a garantirne il contenimento, anche tenendo conto dei
processi di interazione chimico-fisica fra rifiuto e contenitore.
Al fine di ridurre eventuali problemi di contaminazione del contenitore, nel
caso di suo previsto riutilizzo, è opportuno che i rifiuti vengano raccolti
in un ulteriore sistema di contenimento (ad es. sacchi di plastica). I
livelli di irraggiamento esterno e di contaminazione superficiale,
relativamente ai contenitori e al locale di deposito, devono essere conformi
alla classificazione del locale e dei lavoratori.
Qualora sia previsto il trasporto di questi rifiuti devono altresì essere
soddisfatti i requisiti posti dalla normativa relativa al trasporto di
materie radioattive, sia per quel che riguarda le attività trasportate che i
contenitori. Deve essere istituito un sistema di registrazione che indichi,
per ogni contenitore: i radionuclidi presenti,le attività e la
concentrazione, la data di fine raccolta dei rifiuti, la loro provenienza,
la data prevista per lo smaltimento.
Tali dati, o comunque un inequivocabile riferimento ad essi, devono essere
indicati sul contenitore. Per la valutazione delle concentrazioni possono
essere adottati anche metodi indiretti, purché di dimostrata affidabilità.
Il locale da adibire al deposito dei contenitori deve essere tale da
garantire:
a) la protezione dagli agenti meteorici e dall’allagamento;
b) una opportuna prevenzione e protezione contro 1’incendio;
c) la non accessibilità da parte dei non addetti.
Allorché le concentrazioni di radioattività siano scese a valori inferiori a
quelli di cui al precedente paragrafo II.3.1, i rifiuti possono essere
smaltiti nel rispetto delle norme di cui al DPR n. 915 del 10 settembre
1982.
II.5 Gestione dei rifiuti della seconda categoria
I criteri di seguito indicati sono riferiti a soluzioni di smaltimento nei
fondali oceanici o su terraferma, in superficie o a piccole profondità; la
maggior parte di essi è inoltre applicabile anche ad altri tipi di
smaltimento su terraferma, quali lo smaltimento in miniere abbandonate,
cavità rocciose naturali, ecc.
II.5.1 Criteri di radioprotezione e protezione dell’ambiente
Lo smaltimento sulla terraferma dei rifiuti radioattivi deve avvenire nel
rispetto degli obiettivi di cui al capitolo II.1.
In particolare l’esposizione presente e futura degli individui dei gruppi di
riferimento della popolazione, non deve essere superiore al valore
individuato come obiettivo di progetto per altri tipi di impianto. Tale
valore, che corrisponde ad un equivalente di dose efficace annuo di 0,1 mSv
(10 mrem), rappresenta una piccola frazione dell’esposizione dovuta al fondo
medio naturale di radiazione. Tali obiettivi devono essere perseguiti
attraverso la selezione di requisiti tecnici idonei a carico dei rifiuti,
del deposito e del relativo sito di smaltimento, nonché attraverso
provvedimenti gestionali da prevedere già in fase di progettazione del
deposito di smaltimento e di pianificazione delle procedure per la gestione
dei rifiuti stessi.
II.5.2 Requisiti per i rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento
I rifiuti radioattivi appartenenti alla seconda categoria, ad eccezione di
quanto riportato nel paragrafo II.5.3, devono essere sottoposti, dopo
eventuale trattamento, a specifici processi di condizionamento. Ciò comporta
la solidificazione dei rifiuti liquidi e semiliquidi e l’inglobamento dei
rifiuti solidi. Nella definizione
(progettazione ed esercizio) dei sistemi di condizionamento, fermo restando
le esigenze di ordine radioprotezionistico ed il criterio di cui al punto II.2
b) relativo alla riduzione dei volumi, va considerato quanto segue:
a) il condizionamento dei rifiuti radioattivi deve realizzarsi in una fase
temporale quanto più prossima possibile alla fase di produzione;
b) vanno messe in atto nella misura ragionevolmente possibile le tecniche
che fanno ricorso ad una miscelazione delle diverse correnti di rifiuti e
che risultano in una diminuzione dei volumi dei rifiuti condizionati.
La concentrazione dei radionuclidi in un rifiuto condizionato non deve
essere superiore ai limiti riportati nella tabella 1.
Il rispetto di tali limiti è temporalmente riferito alla fase di smaltimento
ma è richiesto che, per quanto possibile, tali limiti siano rispettati anche
per il manufatto al termine del processo di condizionamento. A tale
proposito è consentito che, nel quadro più generale di un bilanciamento con
il requisito di minimizzazione dei volumi, la concentrazione di
radioattività nei manufatti al termine del processo di condizionamento possa
in alcuni casi superare i limiti di cui sopra. In tali casi specifici và
fornita, a supporto del periodo temporale di stoccaggio prospettato, una
chiara dimostrazione dell’adeguatezza, in termini di capacità e di
caratteristiche (v. punto II.5.9), del deposito temporaneo che si intende
utilizzare: il periodo temporale di stoccaggio assunto ai fini della
valutazione delle concentrazioni di radioattività non può in ogni caso
essere superiore a 10 anni.
I limiti di cui alla tabella 1, che non eccedono i limiti di concentrazione
previsti nella normativa NEA per l’affondamento in mare, si intendono di
norma riferiti all’intero volume monolitico in cui il materiale radioattivo
è distribuito; sono pertanto di norma esclusi dal computo del peso
complessivo gli strati di materiale a cui possono attribuirsi funzioni di
schermaggio e altre funzioni che non siano quelle relative alla
solidificazione e inglobamento del materiale radioattivo stesso.
Analogamente, nel caso di inglobamento di rifiuti solidi di notevoli
dimensioni il computo delle attività specifiche ai fini del rispetto dei
valori della tabella 1 va riferito alla massa del rifiuto solido e non
all’intera massa del manufatto.
Qualora nel rifiuto da smaltire siano presenti più radionuclidi, i limiti
della tabella 1 sono rispettati quando la somma dei quozienti ottenuti
dividendo la concentrazione dei singoli radionuclidi presenti nel rifiuto
per il corrispondente limite riportato nella tabella 1 non è superiore ad l.
I metodi impiegati per la valutazione delle concentrazioni nei manufatti,
possono essere diretti o indiretti, ma comunque tali da consentire una
verifica del rispetto dei limiti riportati nella tabella l.
II.5.3 Rifiuti della seconda categoria che non necessitano di
condizionamento ai fini dello smaltimento
I rifiuti di tipo solido secco che, anche a seguito di eventuali processi di
trattamento finalizzati alla riduzione del volume, presentino concentrazioni
di radioattività inferiori a quelle indicate in tab.2 e che richiedono
quindi tempi dell’ordine di pochi decenni per decadere a livelli dell’ordine
di alcune centinaia di Bq/g (decine di nCi/g) possono essere smaltiti in
terraferma, nel rispetto degli obiettivi di protezione sanitaria e
dell’ambiente soprarichiamati, senza un loro preventivo condizionamento.
Tali rifiuti sono in genere costituiti da oggetti contaminati o leggermente
attivati, quali ad esempio, stracci, carta, vestiario, attrezzi e componenti
di origine e genere diversi. La possibilità di smaltimento sulla terraferma
di tali rifiuti è inoltre condizionata dalla loro natura fisica e chimica,
dai processi di trattamento, dalle modalità e tecniche di confezionamento
utilizzate, dall’assenza di liquidi liberi associati ai rifiuti
confezionati.
I metodi impiegati per la lavorazione delle concentrazioni possono essere
diretti o
indiretti, ma comunque tali da consentire una verifica del rispetto dei
limiti riportati
nella tabella 2.
Questi rifiuti debbono essere posti in contenitori e, nel deposito di
smaltimento,
separati dai rifiuti di seconda categoria condizionati.
TABELLA 1 — LIMITI DI CONCENTRAZIONE PER
RIFIUTI RADIOATTIVI DELLA SECONDA CATEGORIA CONDIZIONATI AI FINI
DELLO SMALTIMENTO |
RADIONUCLIDI |
CONCENTRAZIONE |
α emettitori
t1/2 >5 anni |
* 370 Bq/g (10 nCi/g) |
β/γ
emettitori t1/2
>100 anni |
* 370 Bq/g (10 nCi/g) |
β/γ
emettitori t1/2
>100 anni in metalli attivati |
3,7 K Bq/g (100 nCi/g) |
β/γ
emettitori 5< t1/2
≤100 |
37 K Bq/g (1 mCi/g) |
137Cs
e 90Sr |
3,7 M Bq/g (l00 mCi/g) |
60Co |
37 M Bq/g (1 mCi/g) |
3H |
1,85 M Bq/g (50 mCi/g) |
241Pu |
13 K Bq/g (350 nCi/g) |
242Cm |
74 K Bq/g (2 mCi/g) |
Radionuclidi
t1/2 ≤ 5 anni |
37 M Bq/g (1 mCi/g) |
TABELLA
2 — LIMITI DI CONCENTRAZIONE PER RIFIUTI RADIOATTIVI DELLA SECONDA
CATEGORIA NON CONDIZIONATI AI FINI DELLO SMALTIMENTO |
RADIONUCLIDI |
CONCENTRAZIONE |
Radionuclidi t1/2 >5 anni |
370 Bq/g (10 nCi/g) |
137Cs e
90Sr |
740 Bq/g (20 nCi/g) |
Radionuclidi t1/2 £ 5 anni |
18,5 K Bq/g (500 nCi/g) |
60Co |
18,5 K Bq/g (500 nCi/g) |
II.5.4 Condizionamento dei rifiuti radioattivi
I rifiuti condizionati devono presentare una serie di caratteristiche
meccaniche, fisiche e chimiche che li rendano idonei allo smaltimento sulla
terraferma. I manufatti devono comunque rispettare tutti i requisiti di
confezionamento richiesti dalla normativa NEA per l’affondamento in mare (Guidelines
for sea dumping packages of radioactive wastes, NEA, Aprile 1979).
Nel processo di condizionamento debbono essere tenuti presenti,
particolarmente nel caso di previsto trasporto alla rinfusa, i requisiti
richiesti dalle norme in vigore sul trasporto nazionale e internazionale di
materie radioattive cui i manufatti dovranno soddisfare all’atto della loro
produzione, o direttamente, o mediante componenti addizionali di
schermatura.
Il livello di irraggiamento esterno del manufatto senza l’ausilio di
componenti addizionali e rimovibili di schermatura, non deve comunque
superare all’atto della produzione, un equivalente di dose a contatto di 10
mSv/h (1 rem/h). Vengono di seguito indicati i requisiti minimi che i
rifiuti condizionati devono possedere, precisando in alcuni casi la
normativa nazionale ed estera alla quale si può fare riferimento per la
definizione dei requisiti o della modalità di esecuzione delle prove; le
norme indicate possono essere sostituite da altre norme o procedure
equivalenti.
a) Resistenza alla compressione
La resistenza alla compressione deve essere non inferiore a 500 N/cm2.
Per i materiali con caratteristiche elasto-plastiche la stessa deve essere
valutata in corrispondenza del carico per il quale si ha una deformazione
pari al 5% nel senso della compressione (le prove possono essere eseguite
secondo le norme UNI per le prove distruttive sul calcestruzzo).
b) Resistenza ai cicli termici
Non devono osservarsi crepe e la resistenza a compressione deve mantenersi
superiore al limite sopra indicato, a seguito di almeno 30 cicli termici di
24 ore da –
40°C + 40°C con una umidità relativa pari al 90%.
c) Resistenza alle radiazioni
La resistenza alla compressione deve mantenersi superiore al limite sopra
indicato a seguito di esposizioni a 106 Gy (108 Rad)
di radiazioni gamma.
d) Resistenza al fuoco
I rifiuti condizionati devono essere non combustibili od almeno
autoestinguenti ai sensi della norma ASTM D 635-81.
e) Lisciviabilità
I rifiuti condizionati devono presentare una elevata resistenza alla
lisciviazione. Le prove di lisciviabilità vanno effettuate con metodi di
valutazione a lungo termine.
f) Liquidi liberi
I rifiuti condizionati devono essere esenti da liquidi liberi ai sensi della
norma
ANSI/ANS 55-1.
g) Resistenza alla biodegradazione
I rifiuti condizionati devono avere adeguate caratteristiche di resistenza
alla biodegradazione mantenendo la resistenza alla compressione superiore al
limite sopra indicato.
h) Resistenza all’immersione
L’immersione per 90 giorni in acqua dolce non deve dar luogo a rigonfiamenti
né comportare una diminuzione della resistenza alla compressione rispetto al
limite indicato.
La verifica del rispetto di tali requisiti deve essere inquadrata in un
programma documentato di qualificazione e controllo (sviluppato a fronte dei
criteri applicabili di Garanzia della Qualità della Guida Tecnica n. 8 dell’ENEA/DISP)
del sistema di condizionamento che preveda una serie di prove di
caratterizzazione alle quali devono essere sottoposti campioni di
laboratorio o prototipi dei manufatti in opportuna scala simulanti i rifiuti
condizionati. Il programma deve riguardare inoltre i metodi di valutazione
della concentrazione di radioattività dei manufatti ed i criteri di progetto
ed esercizio dell’impianto di condizionamento. Qualora le prove di
caratterizzazione venissero effettuate su campioni di laboratorio, le
caratteristiche di tali campioni devono essere correlate a quelle dei
rifiuti condizionati in scala reale.
II.5.5 Contenitori per rifiuti radioattivi
I contenitori per rifiuti radioattivi devono garantire le seguenti funzioni:
a) costituire una valida barriera per il contenimento delle sostanze
radioattive durante le operazioni di riempimento, movimentazione e di
eventuale stoccaggio nel deposito temporaneo;
b) costituire, se del caso, uno schermo contro le radiazioni;
c) garantire, per il trasporto, la tenuta secondo quanto previsto dalle
prove standard stabilite a livello internazionale (ONU).
Il contenitore deve essere costruito con materiali di buona qualità
compatibili con il contenuto e con il processo di condizionamento prescelto.
Le caratteristiche meccaniche devono essere tali da garantire un’adeguata
resistenza a fronte di urti o cadute che si possano verificare nell’impianto
durante la movimentazione e il trasporto. Le superfici devono essere, ove
necessario, facilmente decontaminabili.
Il contenitore deve, infine, fornire una adeguata resistenza alla corrosione
della superficie esterna, essere, relativamente alla superficie interna,
compatibile col processo di condizionamento ed avere una forma tale da
facilitare le operazioni di movimentazione. Al fine di ottimizzare gli spazi
disponibili e le attrezzature di movimentazione, devono essere utilizzati,
per quanto possibile, in relazione ai precedenti punti a) e b), contenitori
di tipo standard.
II.5.6 Schedatura ed etichettatura
Deve essere istituito un sistema di registrazione che preveda, per ciascun
contenitore destinato allo smaltimento, le seguenti informazioni:
a) ente produttore del manufatto;
b) descrizione del manufatto e del contenitore: massa, dimensioni, densità;
c) caratteristiche del rifiuto (ad es. resine a scambio ionico, vetreria di
laboratorio, ecc.) e sua composizione chimica (ad es. calcio fluoruro,
toluene, ecc.);
d) agente solidificante (ad es. cemento, ecc.);
e) attività totale α, β, γ
e n (Bq);
f) radionuclidi principali presenti nel rifiuto;
g) concentrazioni di radioattività per i diversi gruppi di radionuclidi di
cui alla tabella
1 (Bq/g);
h) massimo livello di irraggiamento alla superficie del manufatto (mSv/h);
i) livello di contaminazione superficiale trasferibile (Bq/m2);
l) data di confezionamento del manufatto;
m) sigla di identificazione.
La sigla di identificazione deve essere riportata in maniera indelebile sul
contenitore.
II.5.7 Caratteristiche generali del sito di smaltimento sulla terraferma
Le caratteristiche idrogeologiche del sito devono essere tali da minimizzare
la possibilità di lisciviazione dei rifiuti da parte della acque sotterranee
e del ritorno delle acque eventualmente contaminate in superficie o comunque
nella biosfera. Le caratteristiche climatiche, geografiche e geomorfologiche
del sito devono essere tali
da escludere significativi processi di erosione, specie ad opera di acque
meteoriche e superficiali. Si devono anche escludere possibilità di dissesti
(frane) ed inondazioni. Devono essere escluse le aree dove sono in atto
significativi processi tettonici, sismici o vulcanici che possano
compromettere il confinamento dei rifiuti. Le caratteristiche geologiche e
idrogeologiche del sito di smaltimento devono essere omogenee e tali da
rendere rappresentative le osservazioni ed analisi svolte su di esso.
Nella scelta del sito devono essere presi in considerazione gli usi del
territorio, la presenza di attività pericolose, la presenza di opere
suscettibili di modificare, a seguito di incidenti, le caratteristiche del
sito stesso.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di protezione sanitaria e della tutela
dell’ambiente, devono essere previste sul sito di smaltimento e/o sul
relativo deposito, opere ingegneristiche atte a prevenire o ritardare il
contatto diretto fra rifiuti e ambiente ospitante, con conseguente possibile
rilascio di radioattività. La progettazione di queste opere deve tendere ad
evitare interventi di manutenzione.
II.5.8 Sorveglianza
Sul sito deve essere prevista una rete di monitoraggio ambientale. Un regime
di sorveglianza ambientale deve essere mantenuto anche dopo che la capacità
del sito ad accogliere rifiuti radioattivi da smaltire si è esaurita.
II.5.9 Deposito temporaneo
I rifiuti radioattivi condizionati ed i rifiuti di cui al paragrafo II.5.3
possono sostare in depositi temporanei in attesa di essere trasportati al
sito di smaltimento. Le caratteristiche dei depositi temporanei devono
essere tali da garantire:
a) ispezionabilità diretta o indiretta dei manufatti e dei rifiuti
confezionati;
b) protezione dei manufatti e dei rifiuti condizionati da agenti meteorici;
c) protezione dei manufatti e dei rifiuti contro eventi esterni, quali ad es.:
trombe d’aria, sisma;
d) sistemi di drenaggio sul pavimento con possibilità di raccolta e
campionamento dei liquidi drenati;
e) sistemi per la rivelazione e prevenzione di incendio commisurati al
carico di fuoco esistente;
f) non accessibilità da parte dei non addetti.
Devono inoltre essere messe in atto procedure amministrative che consentano
il controllo dei rifiuti presenti (etichettatura, sistemi di registrazione
dei rifiuti, etc.).
II.6 Gestione dei rifiuti della terza categoria
Ferma restando la necessità di effettuare analisi specifiche caso per caso,
sono di seguito fornite alcune indicazioni per la gestione dei rifiuti della
terza categoria, considerando in particolare:
– rifiuti liquidi o solidificati, contenenti emettitori
β / γ
ad elevata concentrazione di radioattività,
provenienti dagli impianti di riprocessamento;
– rifiuti contenenti emettitori α
e n, provenienti dal ciclo del combustibile e da laboratori di ricerca;
– sorgenti di radiazioni, contenenti emettitori α
e n, quali parafulmini, rivelatori di fumo, etc.;
– sorgenti β / γ
che
non rientrano nella seconda categoria.
II.6.1 Rifiuti contenenti emettitori β
/ γ ad elevata concentrazione di
radioattività
Per i rifiuti in forma liquida deve essere previsto il condizionamento sotto
forma di rifiuti solidi entro un periodo di tempo riconosciuto idoneo
mediante processi di vetrificazione o altri processi di condizionamento
sufficientemente provati. I rifiuti solidificati, in attesa della
definizione di opportune soluzioni di smaltimento, devono essere conservati
in depositi ingegneristici nei quali sia garantito il necessario smaltimento
del calore tramite adeguati sistemi di raffreddamento ad aria o ad acqua.
II.6.2 Rifiuti contenenti emettitori α
e n provenienti dal ciclo del combustibile e da laboratori di ricerca
scientifica
Nell’ambito dei rifiuti in oggetto si individuano, fra gli altri:
1. i rifiuti in forma liquida di diversa origine contenenti emettitori alfa;
2. i materiali di diversa origine contaminati da radionuclidi alfa
emettitori;
3. le guaine e i componenti di assemblaggio derivanti dal riprocessamento
degli elementi di combustibile irraggiati.
I rifiuti di cui ai punti 1) e 3) devono essere sottoposti a specifici
processi di trattamento e condizionamento. Le modalità e la natura di tali
processi, le caratteristiche dei rifiuti condizionati e tutti gli altri
aspetti che sono in relazione con l’intera gestione di tali rifiuti, incluso
lo smaltimento, devono essere riconosciuti validi in relazione ai singoli
casi in esame.
I rifiuti di cui al punto 2), riguardano materiali che possono essere di
diversa natura e dimensione; per essi deve essere prevista la conservazione
in contenitori capaci di garantire adeguata tenuta, resistenza meccanica e
resistenza alla corrosione. La conservazione deve essere preceduta da una
suddivisione dei rifiuti in base al contenuto di plutonio od altri
radionuclidi di equivalente radiotossicità e/o in base alle caratteristiche
di combustibilità, lisciviabilità, ecc. e, se del caso, da processi di
trattamento finalizzati soprattutto alla riduzione del volume. I depositi
temporanei di questi rifiuti devono avere le caratteristiche riportate al
paragrafo II.5.9.
II.6.3 Sorgenti di radiazioni contenenti emettitori
α e n
I rifiuti costituiti da sorgenti di radiazioni contenenti emettitori
α e n, quali le sorgenti
di Ra-226 utilizzate per i parafulmini radioattivi, le sorgenti di Am-241
utilizzate nei rilevatori di fumo, le sorgenti di Am-Be, ecc., devono essere
condizionati con inglobamento in matrice cementizia, nel rispetto dei limiti
di attività e degli altri requisiti stabiliti dalle norme NEA per
l’affondamento in mare. Le modalità del processo di condizionamento devono
essere riconosciute valide in relazione ai singoli casi.
Per questi rifiuti le possibilità di smaltimento consistono nel confinamento
in formazioni geologiche o nell’affondamento in mare.
I preparati di Ra-226 provenienti dall’uso terapeutico, per i quali è
previsto l’eventuale recupero, devono essere opportunamente conservati in
contenitori metallici schermati.
II.6.4 Sorgenti di emettitori
β / γ
che non rientrano nella seconda
categoria
Tali sorgenti devono essere condizionate con inglobamento in matrice
cementizia (le modalità del processo di condizionamento devono essere
riconosciute valide in relazione ai singoli casi) nel rispetto dei limiti di
attività e degli altri requisiti stabiliti dalle Norme NEA per
l’affondamento in mare. Anche per esse le possibilità di smaltimento
consistono nel confinamento in formazioni geologiche o nell’affondamento in
mare.
fonte:
E.N.E.A.
|