Le Direttive Europee che
disciplinano l’accesso del pubblico all’ informazione ambientale
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio
dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2003 hanno adottato la Direttiva
n. 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico all’informazione
ambientale che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recepita a livello
nazionale dal D.Lgs. n. 39/1997. La recente Direttiva, che dovrà esser
recepita dall’ordinamento italiano entro il 2005, amplia notevolmente
l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione
ambientale.
La Direttiva n. 2003/4/CE estende notevolmente, rispetto alla disciplina
in vigore, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, la
definizione di “informazione ambientale”, arrivando a ricomprendervi,
nell’articolo 2, “lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, acqua
atmosfera, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali, le zone costiere e
marine, la diversità biologica); i fattori quali le sostanze, l’energia, il
rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi, che incidono
o possono incidere sugli elementi dell’ambiente; le misure quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali nonché le misure o attività intese a proteggere gli elementi
dell’ambiente; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i
siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui possono essere
influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente”. Parallelamente
L’unione Europea procede nel rafforzamento del diritto di accesso
all’informazione ambientale ampliando anche la cerchia dei soggetti titolari
del diritto di accesso. Nell’articolo 3, comma 1, infatti, prevede che
le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l’accesso
all’informazione ambientale “ a chiunque ne faccia richiesta, senza che il
richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. Per quanto riguarda
l’oggetto del diritto di accesso, sempre la Direttiva in questione,
nell’articolo 7, precisa, a differenza del passato, il contenuto minimo
di informazione che dovrà esser messa a disposizione: “l’informazione
che deve esser resa disponibile comprende almeno: testi di trattati,
convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali
regionali locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; le
politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; le relazioni sullo
stato dell’ambiente; dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le
autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente; gli studi
sull’impatto ambientale”. Una recentissima pronuncia del Tar Lazio, sez. III,
la sentenza n. 126 del 15 gennaio 2003, sembra aver anticipato, quanto
all’estensione dei soggetti titolari del diritto all’accesso alle
informazioni ambientali, le novità della Direttiva comunitaria nella
direzione di garantire in materia ambientale il massimo grado di trasparenza
dell’azione amministrativa, affermando che il diritto d’accesso alle
informazioni ambientali detenute dalle pubbliche amministrazioni “spetta a
chiunque ne faccia richiesta e senza dovere necessariamente provare il
proprio interesse”. [1]
(sotto sono riportati i testi delle direttive
con in grassetto i passaggi più importanti)
-
Direttiva 90/313/CEE del Consiglio (del 7 giugno
1990) concernente la libertà di accesso all' informazione in materia
di ambiente
-
Decreto Legislativo 24 febbraio
1997, n. 39 - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente
-
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio (del 28 gennaio 2003) sull'accesso del pubblico all'
informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio
C. Direttiva 2003/4/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio (del 28 gennaio 2003) sull' accesso del
pubblico all' informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE
del Consiglio
(G.U.C.E. n. 41 del 14 febbraio 2003, Serie L)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle Regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di
conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a
sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a
favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace
partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e,
infine, a migliorare l'ambiente.
(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990,
concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di
ambiente, ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le
autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della
trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di accesso
del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe sviluppato e
continuato. La presente direttiva amplia l'accesso esistente sancito
dalla direttiva 90/313/CEE.
(3) L' articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri
riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la
Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al
Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione della
direttiva che ritenga opportune.
(4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva individua una
serie di problemi concreti riscontrati nell'applicazione pratica della
direttiva.
(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/ECE
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
("la Convenzione di Aarhus"). Le disposizioni di diritto comunitario
devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della
sua conclusione da parte della Comunità europea.
(6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire
la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli
interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.
(7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di
accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche
possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo
dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.
(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica
abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle
autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio
interesse.
(9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a
disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella
massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie
d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto
dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni
sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.
(10) La definizione di "informazione ambientale" dovrebbe essere
chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente
lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono
o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le
analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di
tali misure o attività , nonché l'informazione sullo stato della salute
e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di
interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere
influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.
(11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del trattato,
vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente
dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle
politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche
dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra
pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi
o no responsabilità specifiche per l'ambiente.
La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre
persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione
connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre
persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi
responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.
(12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle
autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa
nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
(13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei
richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto
di un eventuale termine specificato dal richiedente.
(14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione
l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal
richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra
forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra
forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano
tenute a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l'informazione
ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati
facilmente riproducibili e consultabili tramite mezzi elettronici.
(15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche
di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità
garantiscono che l'informazione sia accessibile di fatto e in modo
agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico
attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi,
pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o
elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o
per conto di esse.
(16) Il diritto all'informazione implica che la divulgazione
dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità
pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione
ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di
rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva,
ponderando l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle
informazioni con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le
ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il
periodo stabilito dalla presente direttiva.
(17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l'informazione ambientale
disponibile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che
rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione
richiesta.
(18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l'informazione
ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di
entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il
corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del
materiale in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento
anticipato dovrebbero essere limitati. In casi particolari, in cui le
autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione ambientale a
titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della
raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo impone, si considera
ragionevole un corrispettivo calcolato sulla base del mercato; può
essere richiesto un pagamento anticipato. È opportuno pubblicare e
mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario unitamente a
informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno
il pagamento.
(19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o
amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in
relazione ad una richiesta.
(20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che
l'informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto,
sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un
fattore importante per valutare la qualità dell'informazione fornita,
anche il metodo utilizzato per la raccolta dell'informazione dovrebbe
essere divulgato su richiesta.
(21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni
ambientali e migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità
pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere
informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in
particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o
le tecnologie elettroniche, se disponibili.
(22) È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la presente direttiva
sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce dell'esperienza
acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da parte degli
Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La Commissione
dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e
al Consiglio.
(23) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque
essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare
misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto
articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per
il raggiungimento di questi obiettivi.
(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il
diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che
prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito
dalla presente direttiva,
hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1 - Obiettivi
Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:
a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta
dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le
condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e
progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da
ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione
al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso,
in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle
tecnologie elettroniche, se disponibili.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) "informazione ambientale"
qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica
e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i
rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente di cui alla lettera a);
c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e
le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori
di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a
proteggere i suddetti elementi;
d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate
nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni
della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella
misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli
elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);
2) "autorità pubblica":
a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi
consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;
b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica
amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi
incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e
c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni
pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto
il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o
b).
Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende
gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze
giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente
direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di
riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere
detti organismi o istituzioni da tale definizione;
3) "informazione detenuta da un'autorità pubblica": l'informazione
ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da
detta autorità ;
4) "informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica":
l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una persona
fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica;
5) "richiedente": ogni persona fisica o giuridica che chiede
l'informazione ambientale;
6) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la
legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni
o gruppi.
Articolo 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano
tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a
rendere disponibile
l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a
chiunque ne faccia richiesta,
senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto conto di un
eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione ambientale
è messa a disposizione del richiedente:
a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento,
da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta
del richiedente; oppure
b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità
pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono
tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un
mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il
più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto periodo di
un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico,
l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui
al paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste
in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri
pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo
ritengono opportuno, possono respingere la richiesta a norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a
disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato
specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica
la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:
a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o
formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili
per i richiedenti; o
b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in
un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di questa
scelta.
Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche compiono tutti gli
sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale in loro
possesso o detenuta per conto loro in forme o formati facilmente
riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione
informatica o altri mezzi elettronici.
I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le
informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al
richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:
a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di
accedere all'informazione;
b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;
c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di
accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente
esercitato, in particolare:
- la designazione di addetti all'informazione,
- l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione
dell'informazione richiesta,
- registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle
autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare
per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.
Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino
adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi
della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata,
informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.
Articolo 4 - Eccezioni
1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione
ambientale sia respinta nei seguenti casi:
a) se le informazioni richieste non sono detenute dall'autorità pubblica
alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta
autoritàè al corrente che l'informazione è detenuta da o per conto di
un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la
richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il
richiedente o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale
ritiene sia possibile ottenere l'informazione richiesta;
b) se la richiesta è manifestamente infondata;
c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce
dell'articolo 3, paragrafo 3;
d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero
documenti o dati incompleti;
e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto
dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.
Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda
materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta il nome
dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la
quale sarà pronto.
2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione
ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione
rechi pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità
pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa
nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per
ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità
pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali
qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario
per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse
pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una
persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla
divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza
sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le
informazioni richieste di sua propria volontà , senza che sussistesse
alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la
persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle
informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel
caso dell'ubicazione di specie rare.
I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo
restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico
tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico
tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal
rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere
a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima
concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.
In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati
membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può redigere un
elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale
l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore
espletamento della richiesta.
4. L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per
loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera
parziale quando è possibile estrarre dal resto dell'informazione
richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o
al paragrafo 2.
5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte,
l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o
elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il
richiedente lo desidera, entro i termini di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifica
precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura
di riesame di cui all'articolo 6.
Articolo 5 - Tasse
1. L'accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e
mantenuti come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e l'esame in situ
dell'informazione richiesta sono gratuiti.
2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura
dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo
ragionevole.
3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche pubblicano e
mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonché
informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere
applicata o meno.
Articolo 6 - Accesso alla giustizia
1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa
che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente
respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata
o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4
e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le
omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla
stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un
organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i
casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.
2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati
membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per
chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica
in questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo
indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano
diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che
terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione
dell'informazione possano ugualmente presentare ricorso.
3. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo 2 sono
vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione. Almeno
nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del
presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.
Articolo 7 - Diffusione dell'informazione ambientale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le
autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per
le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di
un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante
le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie
elettroniche, se disponibile.
L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di
telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve
comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in
vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già
disponibile in forma elettronica.
Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa
progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico
può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione
pubbliche.
2. L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene
aggiornata, se del caso, e
comprende almeno:
a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti
legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti
direttamente o indirettamente l'ambiente;
b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle
lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle
autorità pubbliche;
d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;
e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che
incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli
accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui
l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo
3;
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1,
lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può
essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.
3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione
stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli
regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a
seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti
rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle
pressioni cui è sottoposto.
4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa
comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le
autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o
per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause
naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le
informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a
chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o
alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono
applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo.
6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo
creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita
l'informazione.
Articolo 8 - Qualità dell'informazione ambientale
1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché
tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano
aggiornate, precise e confrontabili.
2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di
informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità
pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le
informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione,
compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione
degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno
riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.
Articolo 9 - Procedura di revisione
1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto
sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.
Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro il
14 agosto 2009.
Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli Stati membri un
documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera
che gli Stati membri redigano il loro rapporto.
2. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi
delle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o delle tecnologie
elettroniche, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione
che ritenga opportune.
Articolo 10 - Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 14 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 11 - Abrogazione
. La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 14
febbraio 2005.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente
direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in
allegato.
Articolo 12 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 13 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Papandreou
Allegato
Tabella di corrispondenza
Direttiva 90/313/CEE |
Proposta |
Articolo 1 |
Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b)
|
Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera b)
-
-
-
-
|
Articolo 2, par. 1
Articolo 2, par. 2
Articolo 2, par. 3
Articolo 2, par. 4
Articolo 2, par. 5
Articolo 2, par. 6
|
Articolo 3, par. 1
Articolo 3, par. 2
Articolo 3, par. 3
Articolo 3, par. 4
-
-
-
|
Articolo 3, par. 1 +
articolo 3, par. 5
Articolo 4, par. 2 + articolo 4,
par. 4
Articolo 4, par. 1, lettere b), c),
d) ed e)
Articolo 3, par. 2 + articolo 4,
par. 5
Articolo 4, par. 1, lettera a)
Articolo 3, par. 3
Articolo 3, par. 4
|
Articolo 4
-
|
Articolo 6, par. 1 +
articolo 6, par. 2
Articolo 6, par. 3
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Articolo 5
-
-
|
Articolo 5, par. 1
Articolo 5, par. 2
Articolo 5, par. 3
|
Articolo 6
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Articolo 2, par. 2,
lettera c) + articolo 3, par. 1 |
Articolo 7
-
-
-
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Articolo 7, paragrafi
1, 2 e 3
Articolo 7, par. 4
Articolo 7, par. 5
Articolo 7, par. 6
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Articolo 8
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Articolo 8
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Articolo 9
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Articolo 9
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Articolo 10
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Articolo 10
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Articolo 13
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Articolo 11
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Articolo 12
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[4]
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