Le Direttive Europee che
disciplinano l’accesso del pubblico all’ informazione ambientale
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio
dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2003 hanno adottato la Direttiva
n. 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico all’informazione
ambientale che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recepita a livello
nazionale dal D.Lgs. n. 39/1997. La recente Direttiva, che dovrà esser
recepita dall’ordinamento italiano entro il 2005, amplia notevolmente
l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione
ambientale.
La Direttiva n. 2003/4/CE estende notevolmente, rispetto alla disciplina
in vigore, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, la
definizione di “informazione ambientale”, arrivando a ricomprendervi,
nell’articolo 2, “lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, acqua
atmosfera, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali, le zone costiere e
marine, la diversità biologica); i fattori quali le sostanze, l’energia, il
rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi, che incidono
o possono incidere sugli elementi dell’ambiente; le misure quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali nonché le misure o attività intese a proteggere gli elementi
dell’ambiente; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i
siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui possono essere
influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente”. Parallelamente
L’unione Europea procede nel rafforzamento del diritto di accesso
all’informazione ambientale ampliando anche la cerchia dei soggetti titolari
del diritto di accesso. Nell’articolo 3, comma 1, infatti, prevede che
le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l’accesso
all’informazione ambientale “ a chiunque ne faccia richiesta, senza che il
richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. Per quanto riguarda
l’oggetto del diritto di accesso, sempre la Direttiva in questione,
nell’articolo 7, precisa, a differenza del passato, il contenuto minimo
di informazione che dovrà esser messa a disposizione: “l’informazione
che deve esser resa disponibile comprende almeno: testi di trattati,
convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali
regionali locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; le
politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; le relazioni sullo
stato dell’ambiente; dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le
autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente; gli studi
sull’impatto ambientale”. Una recentissima pronuncia del Tar Lazio, sez. III,
la sentenza n. 126 del 15 gennaio 2003, sembra aver anticipato, quanto
all’estensione dei soggetti titolari del diritto all’accesso alle
informazioni ambientali, le novità della Direttiva comunitaria nella
direzione di garantire in materia ambientale il massimo grado di trasparenza
dell’azione amministrativa, affermando che il diritto d’accesso alle
informazioni ambientali detenute dalle pubbliche amministrazioni “spetta a
chiunque ne faccia richiesta e senza dovere necessariamente provare il
proprio interesse”. [1]
(sotto sono riportati i testi delle direttive
con in grassetto i passaggi più importanti)
-
Direttiva 90/313/CEE del Consiglio (del 7 giugno
1990) concernente la libertà di accesso all' informazione in materia
di ambiente
-
Decreto Legislativo 24 febbraio
1997, n. 39 - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente
-
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio (del 28 gennaio 2003) sull'accesso del pubblico all'
informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio
B. Decreto Legislativo 24
febbraio 1997, n. 39 - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente
(G.U. n. 54 del 6 marzo 1997, Supplemento
ordinario)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 45 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria
1991, l'articolo 6 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 , legge comunitaria
1993, l' articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria
1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;
Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente
la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 , recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare,
l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato
dell'ambiente;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ,
recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in
attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a
chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in
possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime,
definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali
informazioni devono essere rese disponibili.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile
in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante
lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del
territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle
nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle
predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a
tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione
dell'ambiente;
b) "autorità pubbliche", tutte le amministrazioni pubbliche statali,
regionali, locali, le aziende autonome, gli Enti pubblici e i concessionari
di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze
giurisdizionali o legislative.
Articolo 3 - Ambito di applicazione
1. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni
relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba
dimostrare il proprio interesse.
Articolo 4 - Casi di esclusione
1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative
all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni
all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le
relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le
inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o
che lo siano state;
d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà
intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente
tenuti a fornirlo.
2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando
sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli
interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti
informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei
limiti di tale specifica connessione.
3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è
necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma
1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e
la durata.
4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del
responsabile del procedimento di accesso,con riferimento puntuale ai casi di
esclusione di cui al comma 1.
5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la
richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti
interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente
l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.
6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto
termine la richiesta si intende rifiutata.
Articolo 5 - Modalità del procedimento di accesso
1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza
del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui
all'articolo 2 del presente decreto.
2. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per l'esercizio
del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli
articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del DPR 27 giugno 1992, n. 352 , e successive
modifiche e integrazioni.
3. Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione,
strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in
materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere
disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione
di tali materiali è subordinato al rimborso dei costi relativi alla
riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di
diritti di ricerca e di visura.
Articolo 6 - Tutela del diritto di accesso
1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6
dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura
di cui all' articolo 25, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Articolo 7 - Diffusione delle informazioni relative all'ambiente
1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6
dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 , viene diffusa e
pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire
l'effettiva disponibilità al pubblico.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla
diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto
previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Articolo 8 - Relazione sull'accesso all'informazione in materia
ambientale
1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento
per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente
decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche,
di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero
dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11
e 12 del DPR 27 giugno 1992, n. 352 , relativi alle richieste di accesso in
materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti
in essere in applicazione del presente decreto.
Articolo 9 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 , e di cui al DPR 27
giugno 1992, n. 352 , e successive modificazioni ed integrazioni.
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