Corte costituzionale:
illegittimo il divieto di importazione di rifiuti speciali
extraregionali
23-04-2005 - È illegittimo vietare la
libera circolazione dei rifiuti provenienti da altre regioni o
dall'estero. A meno che non siano rifiuti urbani non pericolosi per
quali vale il principio dell' "autosufficienza locale". Lo ha
deciso la Corte costituzionale, con una sentenza pubblicata giovedì 21
aprile, nella quale si stabilisce l' illegittimità costituzionale
dell'articolo 1 della legge regionale della Basilicata nella parte in
cui viene imposto il divieto di smaltimento o stoccaggio di rifiuti
speciali extraregionali anche in via provvisoria. Rimane fermo,
invece - secondo l' Alta corte -, il principio per i rifiuti diversi
da quelli urbani non pericolosi per i quali si applica il "criterio
della vicinanza" degli impianti di smaltimento "per ridurre - si legge
nella sentenza - il movimento dei rifiuti stessi correlato a quello
della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento". La
questione, sollevata dal Tar lucano - si legge nelle motivazioni della
Suprema corte - sarebbe, infatti, in contrasto con "la competenza
esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell' ambiente e
dell' ecosistema prevista dall'articolo 117 della Costituzione" ma
anche con il "vincolo generale imposto alle regioni dall' articolo 120
primo comma" della Carta fondamentale che vieta "ogni misura atta ad
ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le
regioni".
fonte:
notizia ANSA
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