Riordino del settore
energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia
(Legge 23 agosto 2004, n. 239 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004)
Qui della legge 23 agosto
2004, n. 239 recante "riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di
energia" sono riportati solo i passi in cui si fa riferimento ai
rifiuti radioattivi e agli impianti nucleari (pertanto: articolo 1,
commi da 98 a 106)
Articolo 1
(...)
98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di
combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti
sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di
cui ai commi da 99 a 106.
99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla
messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti
radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo
le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate
dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.
368.
100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la
sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da
realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di
pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in
sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri
generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la
SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive,
di concerto con il Ministero dell' ambiente e della tutela del
territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle
strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività
di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori
attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico,
nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all' estero. Le attività
di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime
di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad
associazioni temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui
al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in
sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.
368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e
le modalità tecniche del conferimento.
105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta
di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000.
Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di
cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a
euro 300.000.
106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "è
effettuata" sono inserite le seguenti: ", garantendo la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela
dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,";
b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno" sono
inserite le seguenti: "e in relazione alle condizioni antropiche del
territorio";
c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: ", di cui uno
con funzioni di presidente" sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Il Presidente della Commissione è nominato con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".
(...)
fonte:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04239l.htm
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